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Ordinanza — n. 44392/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44392/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44392/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Soderini Massimiliano ha proposto ricorso avverso la sentenza in data J 22/9/2020 della Corte di appello di t(oma, aile ha confermato quella del Tribunale di Asti del 20/2/2017, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 348 cod. pen. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è interamente volto ad una diversa valutazione delle prove acquisite, in assenza dell'indicazione di vizi logici della motivazione, dalla quale risulta al contrario una nitida esposizione delle ragioni che hanno condotto sulla base della testimonianza del paziente all'individuazione del ricorrente come autore dell'indebito intervento medico. Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce delle ragioni in base alle quali si è esclusa l'integralità della riparazione del danno, dovendosi considerare la natura del reato, che offende in primo luogo interessi riconducibili allo Stato e semmai al corrispondente Ordine professionale. Manifestamente infondati e comunque volti a prospettare un diverso giudizio di merito sono il terzo e il quarto motivo, incentrati sull'entità della pena e sul diniego della sospensione condizionale, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine ai plurimi precedenti specifici dai quali il ricorrente è gravato.

Regesto Legislator

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art. 348 cod. pen; Ordinanza — n. 44392/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 348 cod. pen. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è interamente volto ad una diversa valutazione delle prove acquisite, in assenza dell'indicazione di vizi logici della motivazione, dalla quale risulta al contrario una nitida esposizione delle ragioni che hanno condotto sulla base della testimonianza del paziente all'individuazione del ricorrente come autore dell'indebito intervento medico. Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce delle ragioni in base alle quali si è esclusa l'integralità della riparazione del danno, dovendosi considerare la natura del reato, che offende in primo luogo interessi riconducibili allo Stato e semmai al corrispondente Ordine professionale. Manifestamente infondati e comunque volti a prospettare un diverso giudizio di merito sono il terzo e il quarto motivo, incentrati sull'entità della pena e sul diniego della sospensione condizionale, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine ai plurimi precedenti specifici dai quali il ricorrente è gravato.

Parole chiave

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responsabilità medica violazione dei doveri professionali riesame medico perizia medica carente spese mediche motivi medici

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod. pen
Soderini Massimiliano ha proposto ricorso avverso la sentenza in data J 22/9/2020 della Corte di appello di t(oma, aile ha confermato quella del Tribunale di Asti del 20/2/2017, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 348 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODERINI MASSIMILIANO nato a TORINO il 27/08/1971 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Soderini Massimiliano ha proposto ricorso avverso la sentenza in data J 22/9/2020 della Corte di appello di t(oma, aile ha confermato quella del Tribunale di Asti del 20/2/2017, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 348 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è interamente volto ad una diversa valutazione delle prove acquisite, in assenza dell'indicazione di vizi logici della motivazione, dalla quale risulta al contrario una nitida esposizione delle ragioni che hanno condotto sulla base della testimonianza del paziente all'individuazione del ricorrente come autore dell'indebito intervento medico. Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce delle ragioni in base alle quali si è esclusa l'integralità della riparazione del danno, dovendosi considerare la natura del reato, che offende in primo luogo interessi riconducibili allo Stato e semmai al corrispondente Ordine professionale. Manifestamente infondati e comunque volti a prospettare un diverso giudizio di merito sono il terzo e il quarto motivo, incentrati sull'entità della pena e sul diniego della sospensione condizionale, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine ai plurimi precedenti specifici dai quali il ricorrente è gravato.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presj9énte Massimo Ric " relli Anna Cr cuoio Th DEPOSITATA tN CA