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Ordinanza — n. 44391/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44391/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44391/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Niang Yabel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino in data 15/6/2019 per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto genericamente volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione, nella quale è stato dato conto non tanto di una continuazione interna al reato di resistenza quanto della maggior gravità di un fatto coinvolgente più operanti, tale da giustificare una pena più elevata del minimo, ed è stato inoltre computato un aumento assai modesto per il reato meno grave, nel quadro di una rideterminazione della pena, contro cui non sono formulati rilievi specifici.

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44391/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto genericamente volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione, nella quale è stato dato conto non tanto di una continuazione interna al reato di resistenza quanto della maggior gravità di un fatto coinvolgente più operanti, tale da giustificare una pena più elevata del minimo, ed è stato inoltre computato un aumento assai modesto per il reato meno grave, nel quadro di una rideterminazione della pena, contro cui non sono formulati rilievi specifici.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato concussione commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni pecuniarie controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
Niang Yabel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino in data 15/6/2019 per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG YABEL nato il 03/11/1996 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Niang Yabel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/12/2020 della Corte di appello di Torino, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino in data 15/6/2019 per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto genericamente volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione, nella quale è stato dato conto non tanto di una continuazione interna al reato di resistenza quanto della maggior gravità di un fatto coinvolgente più operanti, tale da giustificare una pena più elevata del minimo, ed è stato inoltre computato un aumento assai modesto per il reato meno grave, nel quadro di una rideterminazione della pena, contro cui non sono formulati rilievi specifici.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Massimo Ricciarelli Anna Cris uolo i - I DEPOSITATA Phl CANCELLERIA