Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding evidentiary re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gallina Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gallina argued for a specific re-evaluation of the evidence to reduce the value of misappropriations within a fiduciary relationship with his aunt, but failed to address the appellate court's detailed reasoning. The court rejected this because the appellant did not confront the extensive motivation provided regarding partial admissions, unpaid debts, and the total value exceeding the donation limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not confront the detailed reasoning of the lower court regarding the evidence and facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINA MAURIZIO nato a TORINO il 13/08/1955 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gallina Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 14/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 28/5/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, nella sua veste di amministratore di sostegno, del delitto di cui all'art. 314 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Con i due motivi il ricorrente sollecita in modo aspecifico un'alternativa valutazione del compendio probatorio, al fine di ridimensionare l'entità e il significato delle appropriazioni, nel quadro di un rapporto fiduciario con la zia, ma non si confronta con l'ampia motivazione in cui si è dato conto delle parziali ammissioni del ricorrente, dell'entità dei mancati pagamenti doverosi da parte del predetto e della consistenza dei valori di cui si era appropriato, comunque superiori all'importo che avrebbe formato oggetto di donazione, anche a prescindere dai vincoli esistenti e dalla conseguente nullità.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi Massimo Riccia DEPOSITATA CAWELLERI