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Ordinanza — n. 44388/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44388/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44388/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vecchio Gianvincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 3/12/2020 della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9/7/2018, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di minaccia aggravata, di porto di coltello e di violenza o minaccia contro pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 44388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità reati violenti minaccia alla sicurezza pubblica oggetto pericoloso pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO GIANVINCENZO nato a OGLIASTRO CILENTO il 01/01/1959 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vecchio Gianvincenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 3/12/2020 della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9/7/2018, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di minaccia aggravata, di porto di coltello e di violenza o minaccia contro pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione difensiva è solo assertivamente volta a contestare la configurabilità della minaccia rivolta contro i pubblici ufficiali, di cui la Corte ha dato conto, segnalando come il ricorrente avesse proferito la frase incriminata nel contesto nel quale si procedeva al sequestro del coltello da lui occultato, in modo da ostacolare quell'azione con la prospettazione della denuncia di un abuso che egli ben sapeva non sussistere.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid l'ja simo Ric !areni Anna Cri uolo DEPOSITATA CAT\