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Ordinanza — n. 44387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sedki Aziz ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.P. del 13/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 44387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del 13/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti responsabilità scemata procedura di ricusazione abbandono del procedimento per truffa menomazione psichica azione inibitoria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del 13/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDKI AZIZ nato il 12/11/1976 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAri- dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sedki Aziz ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.P. del 13/4/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto inerisce alla mancanza di motivazione ai fini della verifica di cause di proscioglimento, ciò che è precluso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Prid, nte Ivizraimo Ric relli Anna olo , D EPOSI TATA CANCELLERIA, ti