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Ordinanza — n. 44385/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44385/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44385/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Magnis Ottavio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/7/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo in data 30/6/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, è nel contempo manifestamente infondato e volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale si è dato conto del fatto che l'agente scelto aveva reagito alla condotta violenta e oppositiva del ricorrente, intenzionato ad entrare nell'ufficio matricola, sebbene ciò gli fosse stato vietato, fermo restando che è stata esclusa una condotta deliberatamente eccedente i limiti delle proprie facoltà, pur alla luce di quanto previsto dall'art. 41 legge 354 del 1975, specificamente invocato dal ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 44385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, è nel contempo manifestamente infondato e volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale si è dato conto del fatto che l'agente scelto aveva reagito alla condotta violenta e oppositiva del ricorrente, intenzionato ad entrare nell'ufficio matricola, sebbene ciò gli fosse stato vietato, fermo restando che è stata esclusa una condotta deliberatamente eccedente i limiti delle proprie facoltà, pur alla luce di quanto previsto dall'art. 41 legge 354 del 1975, specificamente invocato dal ricorrente.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto violenza o minaccia contro le autorità permesso di promuovere un procedimento penale reati violenti ammutinamento di detenuti omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Magnis Ottavio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/7/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo in data 30/6/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNIS OTTAVIO nato a TORINO il 15/09/1971 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Magnis Ottavio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/7/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo in data 30/6/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità di un atto arbitrario del pubblico ufficiale, è nel contempo manifestamente infondato e volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione nella quale si è dato conto del fatto che l'agente scelto aveva reagito alla condotta violenta e oppositiva del ricorrente, intenzionato ad entrare nell'ufficio matricola, sebbene ciò gli fosse stato vietato, fermo restando che è stata esclusa una condotta deliberatamente eccedente i limiti delle proprie facoltà, pur alla luce di quanto previsto dall'art. 41 legge 354 del 1975, specificamente invocato dal ricorrente.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Massimo Ric i relli Anna Cr' olo DEPOSITATA IN CANCEI_LERIA - 1 2021