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Ordinanza — n. 44384/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44384/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ayache Mohammed ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 17/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino in data 17/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione caso di rigore indennità per torto morale ricorso per risarcimento danni multa disciplinare all'avvocato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYACHE MOHAMMED (CUI:02WJJZV) nato il 26/08/1981 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ayache Mohammed ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 17/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di resistenza e lesioni aggravate.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, basato anche sulla sussistenza di precedenti per reati della stessa specie.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Massimo Ricciarelli Anna Cr uolo D EPOSIT ATA CAt'sr.,g" — 1