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Ordinanza — n. 44382/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44382/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44382/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Rita Leonardo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/3/2021 della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato quella del Tribunale di Larino in data 10/9/2019,'EUrr c-t:i11. ricorrente è stata riconosciuta colpevolel ercelli in data 15/7/2019 con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ricorrente è stata riconosciuta colpevolel ercelli in data 15/7/2019 con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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abuso di sostanze reati della legge sugli stupefacenti esame di cassazione consumo di canapa oltraggio alla corte traffico aggravato di cocaina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RITA LEONARDO nato a SAN SEVERO il 02/01/2000 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; z7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Rita Leonardo ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/3/2021 della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato quella del Tribunale di Larino in data 10/9/2019,'EUrr c-t:i11. ricorrente è stata riconosciuta colpevolel ercelli in data 15/7/2019 con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato, essendo incentrato sull'assenza di giustificazione della condanna e del diniego delle attenuanti generiche, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione e agli elementi sui quali si fonda.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Mas'imo Ric arelli Anna Cri olo DEPOS