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Ordinanza — n. 44380/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to untimely nullity plea and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44380/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for nullity regarding a witness revocation and challenged the factual assessment of the evidence, but these arguments were rejected. The court ruled that the nullity claim was time-barred under procedural law and that the remaining arguments merely re-litigated the merits of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 182 c.p.p.; The plea of nullity must be raised immediately after the revocation of a witness and cannot be raised later as an equivalent argument, while arguments concerning the evaluation of evidence or general mitigating circumstances are inadmissible if they merely re-litigate the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility nullity plea time bar witness revocation procedure merits re-litigation prohibition procedural preclusion rule imputazione per reati di stupefacenti precedenti penali rilevanti ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 182 c.p.p.
53823 del 5/10/2017, D.M., 271732) è preclusa ai sensi dell'art. 182 cod.
art. 182 cod. proc. pen
53823 del 5/10/2017, D.M., 271732) è preclusa ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020
Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la dedotta nullità (sul punto Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020, Polise, 279166; Sez.
Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017
16976 del 12/2/2020, Polise, 279166; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D.M., 271732) è preclusa ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARRA STEFANO nato a ROMA il 20/08/1991 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sgarra Stefano ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/2/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 30/6/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la dedotta nullità (sul punto Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020, Polise, 279166; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D.M., 271732) è preclusa ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. dalla sua mancata tempestiva deduzione, subito dopo il provvedimento di revoca del testimone, non essendo equipollente la circostanza che la difesa avesse insistito prima della revoca nell'effettuazione di nuove ricerche del teste, poi dal Giudice ritenuto superfluo. Il secondo motivo si risolve in un diverso approccio valutativo inerente al merito, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la completezza e l'affidabilità del quadro probatorio, confermato dalla compartecipazione all'operazione di due pattuglie, i cui componenti non avrebbero potuto articolare una trama calunniosa, e circa la radicale inattendibilità del teste a discarico, in assenza dell'individuazione di fratture logiche della ricostruzione.

Del tutto infondato e comunque inerente al merito risulta il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla sussistenza di precedenti anche specifici.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Massimo licciarelli 1 DEPOSI