Ordinanza — n. 44374/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMinguzzi Michel e Baratto Francesca hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/9/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di La Spezia in data 13/12/2019, con cui i predetti sono stati riconosciuti colpevoli, quanto a Minguzzi, del delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, e, quanto a Baratto, di quello di cui all'art. 367 cod. pen. di Torino, che ha ridetermin -g-t-o--j là pena irrogata dal Tribunale di Torino il 9/4 2016 per_iLr_e_ato di cui all'art. orrjaki_54_0mnna 5, d.P.R. 309 del 1990 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 44374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 6, cod. strada, e, quanto a Baratto, di quello di cui all'art. 367 cod. pen. di Torino, che ha ridetermin -g-t-o--j là pena irrogata dal Tribunale di Torino il 9/4 2016 per_iLr_e_ato di cui all'art. orrjaki_54_0mnna 5, d.P.R. 309 del 1990 2.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI MICHEL nato a FORLI' il 25/05/1978 BARATTO FRANCESCA nato a VERCELLI il 27/03/1980 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; RITENUTO IN FATFO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Minguzzi Michel e Baratto Francesca hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/9/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di La Spezia in data 13/12/2019, con cui i predetti sono stati riconosciuti colpevoli, quanto a Minguzzi, del delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, e, quanto a Baratto, di quello di cui all'art. 367 cod. pen. di Torino, che ha ridetermin -g-t-o--j là pena irrogata dal Tribunale di Torino il 9/4 2016 per_iLr_e_ato di cui all'art. orrjaki_54_0mnna 5, d.P.R. 309 del 1990 2.
I ricorsi sono inammissibili. I due motivi sono volti a sollecitare alternative ricostruzioni di merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione non illogica, nella quale è stato posto in luce che Minguzzi era stato attendibilmente riconosciuto sulla base delle testimonianze acquisite, che la versione difensiva era intrinsecamente inverosimile e che la denuncia di furto del veicolo avrebbe dovuto considerarsi inveritiera in ragione del fatto che non era coerente con il racconto di Minguzzi, così da presentare marcati profili di implausibilità.
3. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi te Anna Cr uolo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1