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Ordinanza — n. 44317/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as non-appealable under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44317/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that sentences issued under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are not subject to cassation review. The defense argued for a review of the plea bargain's validity, but the court distinguished between admissible grounds regarding the parties' will and inadmissible complaints about waived conditions or sentencing errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible to the Court of Cassation except for specific grounds concerning the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints regarding waived conditions or sentencing determinations.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility criminal procedure code sentencing review limits procedural exhaustion proporzionalità della pena motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a DI TROIA FABIO la pena concordata con il Procuratore Generale.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA DE PLANO sul ricorso proposto da: DI TROIA FABIO nato a MILANO il 08/02/1964 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a DI TROIA FABIO la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Preside