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Ordinanza — n. 44316/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant must use a technical representative, violating personal appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44316/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Licitra Massimiliano inadmissible and ordered him to pay a fine. The defendant argued that Article 613 of the Code of Criminal Procedure unconstitutionally restricted his right to personally file appeals, citing violations of the Constitution and the ECHR. The court rejected this claim, ruling that requiring a technical representative is a valid legislative discretion that does not limit defensive rights, and dismissed the generic constitutional questions raised.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.; Art. 6 CEDU: The requirement for a technical representative to file a cassation appeal does not violate the right to a personal appeal or constitutional guarantees, as it falls within legislative discretion without limiting defensive faculties.

Parole chiave

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personal appeal right technical representative requirement cassation procedure constitutional illegitimacy inadmissible appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale atto tardivo massima inquisitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101
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Testo completo

a seguente ORDINANZA DE PLANO sul ricorso proposto da: LICITRA MASSIMILIANO nato a FRANCOFONTE il 02/12/1973 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che LICITRA MASSIMILIANO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il preside