Ordinanza — n. 44313/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIMIA VASILE nato il 18/06/1965 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IRIMIA VASILE era stato condannato per i reati di minacce e lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego di perizia medico legale sulle lesioni riportate dalla vittima e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 cod. pen; Ordinanza — n. 44313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivi di appello, giacché le deduzioni difensive prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIMIA VASILE nato il 18/06/1965 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IRIMIA VASILE era stato condannato per i reati di minacce e lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego di perizia medico legale sulle lesioni riportate dalla vittima e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.
Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivi di appello, giacché le deduzioni difensive prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il onsigl re estensore Il Pre