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Ordinanza — n. 44313/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44313/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIMIA VASILE nato il 18/06/1965 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IRIMIA VASILE era stato condannato per i reati di minacce e lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego di perizia medico legale sulle lesioni riportate dalla vittima e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

Regesto Legislator

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art. 583 cod. pen; Ordinanza — n. 44313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivi di appello, giacché le deduzioni difensive prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni gravi risarcimento alle vittime di reati minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito reati violenti abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego di perizia medico legale sulle lesioni riportate dalla vittima e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIMIA VASILE nato il 18/06/1965 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale IRIMIA VASILE era stato condannato per i reati di minacce e lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego di perizia medico legale sulle lesioni riportate dalla vittima e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivi di appello, giacché le deduzioni difensive prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il onsigl re estensore Il Pre