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Ordinanza — n. 44311/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation between challenged decision and appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44311/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the defense. The appellant challenged the lower court's confirmation of aggravated theft convictions, alleging violations of law and flaws in reasoning regarding liability and evidence evaluation. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments from the appellate stage without establishing a specific connection to the contested decision's reasoning, which is required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, c.p.p.; Art. 363-ter, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the arguments presented in the appeal and the reasoning of the challenged decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement correlation of arguments reiteration of appellate claims procedural defect in appeal revisione della sentenza penale motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis, c.p.p.
Art. 363-ter, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NETHERTHON JULIE nato il 14/05/1956 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale NETHERTHON JULIE era stata condannata per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti le censure proposte, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il onsigliere estensore Il Presidente