Ordinanza — n. 44310/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: STORTI GIOVANNI nato a CASALMAGGIORE il 05/09/1945 avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 222 cod. pen; Ordinanza — n. 44310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha assolto, perchè non imputabile, STORTI GIOVANNI dai reati di minacce e violazione di domicilio. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza della incapacità di intendere e volere, nonché sulla mancata applicazione di una misura di sicurezza. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: STORTI GIOVANNI nato a CASALMAGGIORE il 05/09/1945 avverso la sentenza del 15/11/2018 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha assolto, perchè non imputabile, STORTI GIOVANNI dai reati di minacce e violazione di domicilio. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia denunziando violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza della incapacità di intendere e volere, nonché sulla mancata applicazione di una misura di sicurezza. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Peraltro, le censure proposte con il primo motivo sono finalizzate a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla misura di sicurezza, il ricorrente si limita a contestare la mancata indicazione delle ragioni di insussistenza della pericolosità sociale, senza dedurre elementi concreti in base ai quali il Tribunale avrebbe dovuto vagliare i presupposti per l'applicazione dell'art. 222 cod. pen. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. osì deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il c nsigliere estensore Il Presidente