Ordinanza — n. 44305/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLOFAN FELICIA nato il 29/01/1976 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale DOLOFAN FELICIA era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La richiesta ex art. 131 bis cod. pen. non risulta proposta in appello e, comunque, non è applicabile giacché l'imputata risulta gravata di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 44305/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La richiesta ex art. 131 bis cod. pen. non risulta proposta in appello e, comunque, non è applicabile giacché l'imputata risulta gravata di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLOFAN FELICIA nato il 29/01/1976 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale DOLOFAN FELICIA era stata condannata per il reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La richiesta ex art. 131 bis cod. pen. non risulta proposta in appello e, comunque, non è applicabile giacché l'imputata risulta gravata di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.r•2 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente