Ordinanza — n. 44304/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTIMMO MASSIMILIANO nato a ROMA il 15/01/1970 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BARTIMMO MASSIMILIANO era stato condannato per il reato di bancarotta semplice. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. Il ricorso è inammissibile. I motivi, pedissequamente reiterativi di quelli di appello, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44304/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. Il ricorso è inammissibile. I motivi, pedissequamente reiterativi di quelli di appello, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTIMMO MASSIMILIANO nato a ROMA il 15/01/1970 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BARTIMMO MASSIMILIANO era stato condannato per il reato di bancarotta semplice. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente. Il ricorso è inammissibile. I motivi, pedissequamente reiterativi di quelli di appello, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il gliere estensore Il Pre