Ordinanza — n. 44300/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI MASSIMO nato a MOSCIANO SANT'ANIGELO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARTINI MASSIMO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.Quanto alla sussistenza della aggravante, le censure sono manifestamente infondate alla stregua dei principi interpretativi richiamati dalla Corte territoriale (pag. 3 della sentenza) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44300/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.Quanto alla sussistenza della aggravante, le censure sono manifestamente infondate alla stregua dei principi interpretativi richiamati dalla Corte territoriale (pag. 3 della sentenza) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI MASSIMO nato a MOSCIANO SANT'ANIGELO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARTINI MASSIMO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.Quanto alla sussistenza della aggravante, le censure sono manifestamente infondate alla stregua dei principi interpretativi richiamati dalla Corte territoriale (pag. 3 della sentenza) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente ,