Ordinanza — n. 44298/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANACLERIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/04/1975 RIFAOUI KALEF nato il 14/02/1978 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44298/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ANACLIERIA FRANCESCO e RIFAOUI KALEF erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, denunziando violazione di legge in relazione all'art. 63, comma quarto, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANACLERIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/04/1975 RIFAOUI KALEF nato il 14/02/1978 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ANACLIERIA FRANCESCO e RIFAOUI KALEF erano stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, denunziando violazione di legge in relazione all'art. 63, comma quarto, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Nella sentenza impugnata è stato applicato correttamente il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., disponendo il solo aumento per la recidiva, ritenuta sussistente con motivazione congrua e logica (pag. 2 della sentenza). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore n P esident