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Ordinanza — n. 44297/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses generic cassation appeal for lack of specific legal argumentation correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44297/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Francesco Cuppone inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted private violence and extortion but failed to demonstrate a specific correlation between his claims and the lower court's reasoning. The court ruled that the grievances were merely repetitive of the appellate decision or lacked necessary legal precision, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the alleged legal violations and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement correlation of arguments Italian criminal procedure lack of specific legal reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali abbandono per lesioni personali violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
7 della sentenza), mentre il correlato motivo di ricorso risulta generico ed eccentrico nella parte in cui fa riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed a un soggetto (Lauria Mario) diverso dall'imputato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015
Va infine rilevato che nel ricorso non è stata proposta alcuna censura sulla mancata declaratorie de prescrizione prima della sentenza di appello (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPONE FRANCESCO nato a POLICORO il 04/10/1984 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale CUPPONE FRANCESCO era stato condannato per i reati di tentata violenza privata, estorsione, violenza privata e lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e la trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

V'è pure sufficiente e corretta motivazione sul trattamento sanzionatorio (pag. 7 della sentenza), mentre il correlato motivo di ricorso risulta generico ed eccentrico nella parte in cui fa riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed a un soggetto (Lauria Mario) diverso dall'imputato. Va infine rilevato che nel ricorso non è stata proposta alcuna censura sulla mancata declaratorie de prescrizione prima della sentenza di appello (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ), Ricci, Rv. 266818). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 [consigliere estensore Il