Ordinanza — n. 44294/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARO MICHELINA nato a SANT'ANTIMO il 27/04/1954 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale DI MARO MICHELINA era stata condannata per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il termine prescrizionale è da fissarsi in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza d'appello, tenuto conto di sospensioni ex art. 159 cod. pen. per giorni 497.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 44294/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 e 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il termine prescrizionale è da fissarsi in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza d'appello, tenuto conto di sospensioni ex art. 159 cod. pen. per giorni 497.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARO MICHELINA nato a SANT'ANTIMO il 27/04/1954 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale DI MARO MICHELINA era stata condannata per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il termine prescrizionale è da fissarsi in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza d'appello, tenuto conto di sospensioni ex art. 159 cod. pen. per giorni 497.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 , Il consigliere estensore Il Presidente