Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44292/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44292/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GABRIELE nato a GROTTAGLIE il 15/12/1979 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di rissa ascritto a RAIA GABRIELE. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente chiede una pronunzia nel merito ex art. 129 cod.proc.pen., con argomentazioni del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 44292/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di rissa ascritto a RAIA GABRIELE. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente chiede una pronunzia nel merito ex art. 129 cod.proc.pen., con argomentazioni del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

Generato dall'IA
censura formulata in modo carente ricorso per cassazione esame delle censure formali atto che arreca pregiudizio motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GABRIELE nato a GROTTAGLIE il 15/12/1979 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di rissa ascritto a RAIA GABRIELE. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Peraltro, il ricorrente chiede una pronunzia nel merito ex art. 129 cod.proc.pen., con argomentazioni del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente