Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation between challenged decision and appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Diallo Abdul inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding his aggravated theft conviction, but failed to specify the exact correlation between the contested decision and his arguments. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to indicate the specific correlation between the reasons adduced in the challenged decision and the grounds of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ABDUL nato a LABE (GUINEA) il 09/01/1985 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale DIALLO ABDUL era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 sigliere estensore Il Presi