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Ordinanza — n. 44284/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44284/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44284/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASOTTA MARIO nato a CANDELA il 17/02/1958 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BLASOTTA MARIO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti di una pronunzia assolutoria, per carenza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, derivante da errore su norma extrapenale. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44284/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza delle stesse censure proposte con l'appello, giacché le grondaie oggetto di furto, sebbene esistenti presso un edificio in disuso, non possono ritenersi res nullius. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio altri reati furto di lieve entità abuso di materiali furto d'uso risarcimento per atto illecito
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASOTTA MARIO nato a CANDELA il 17/02/1958 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BLASOTTA MARIO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti di una pronunzia assolutoria, per carenza dell'elemento soggettivo per errore sul fatto, derivante da errore su norma extrapenale. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza delle stesse censure proposte con l'appello, giacché le grondaie oggetto di furto, sebbene esistenti presso un edificio in disuso, non possono ritenersi res nullius. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 igliere estensore Il Rres