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Ordinanza — n. 44283/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44283/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44283/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARLO nato a ERCOLANO il 15/03/1978 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ESPOSITO CARLO era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivo di appello sulla sussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., giacché il giudice di primo grado aveva accertato che il danno era stato rilevante. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione assicurazione contro il furto risarcimento alle vittime di reati diritto al risarcimento danni perdite economiche ripetizione dell'indebito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARLO nato a ERCOLANO il 15/03/1978 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ESPOSITO CARLO era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivo di appello sulla sussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., giacché il giudice di primo grado aveva accertato che il danno era stato rilevante. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Gra la Rosa óli Ma ;la ichelli D E P0 SI TATA IN CAN( 30