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Ordinanza — n. 44279/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44279/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44279/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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INIric•• • ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUSI AGYCI BOATENG nato il 01/09/1985 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale KUSI AGYCI BOATENG era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità che sarebbe avvenuta nei confronti di "soggetto inesistente" e in ordine alla capacità di intendere e volere. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non risulta proposto in appello ed è del tutto generico ed assertivo in ordine all'errore che sarebbe stato commesso in relazione alla identità dell'imputato.Invece le censure proposte con il secondo motivo di ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 44279/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità che sarebbe avvenuta nei confronti di "soggetto inesistente" e in ordine alla capacità di intendere e volere. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non risulta proposto in appello ed è del tutto generico ed assertivo in ordine all'errore che sarebbe stato commesso in relazione alla identità dell'imputato.Invece le censure proposte con il secondo motivo di ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

Parole chiave

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uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento credibilità dell'identità errore di persona inchiesta per falsità atti accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale KUSI AGYCI BOATENG era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

INIric•• • ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUSI AGYCI BOATENG nato il 01/09/1985 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale KUSI AGYCI BOATENG era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità che sarebbe avvenuta nei confronti di "soggetto inesistente" e in ordine alla capacità di intendere e volere. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non risulta proposto in appello ed è del tutto generico ed assertivo in ordine all'errore che sarebbe stato commesso in relazione alla identità dell'imputato.Invece le censure proposte con il secondo motivo di ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 nsigliere estensore Il Presidente ("\ zia sa Anna Miccoli Maria 7ssichelli DEPOSiTATA IN CANCEU,IEMA 3 O dy 2021 IL CACEILj • ESPERTO frlarzw,De Scutris CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE o )\r', n ; - \.)- 3 eq S, J XJk jCU 9;.kUJ, i n 9 o vou \ v'r • n 9, ‘) 1)) f(9/ ..) \i“., f- L \ • P,) 3 e - ? í(') , \e) .', < \p\\) oik: ',. .., ‘1\ 32-9-UA )1) Z, joli 3) C 5 iika i Qi1u.idcz, ezDt1.-:

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