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Ordinanza — n. 44275/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of prescription defense regarding aggravated electricity theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the prescription defense raised by the defendant. The lower court correctly established that the crime's consummation date corresponds to the ENEL technician's verification of the tampered meter, not the absence of energy withdrawal at that moment. Consequently, the prosecution was not time-barred because the unauthorized connection and potential theft were proven to have persisted until September 2011.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The date of consummation of aggravated electricity theft is determined by the moment the unauthorized connection is verified and the system is active, regardless of immediate energy withdrawal, thereby negating the prescription defense if the illicit state persisted.

Parole chiave

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electricity theft prescription defense consummation date meter tampering Cassation appeal ENEL verification unauthorized connection sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECCIAI ALBERTO nato a MONTOPOLI IN VAL D'ARNO il 20/06/1952 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello - per quanto qui ancora rileva- ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale NECCIAI ALBERTO era stato condannato per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la data di consumazione del reato sia riferibile a quella dell'accesso del tecnico ENEL, che ha accertato la manomissione del contatore.

Del tutto irrilevante è il fatto (riferito dal teste Cosci) che al momento della suddetta verifica "non c'era nessun prelievo di energia". Così come si evince dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, al momento dell'accertamento del tecnico ENEL l'impresa, collegata abusivamente al contatore manomesso e riferibile al NECCIAI, era attiva ed operante, per cui, sebbene non fosse in atto un prelievo di energia elettrica, è provato che la sottrazione si è protratta fino al 27 settembre 2011. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Presi