Italian Supreme Court dismisses cassation appeal for generic grounds lacking specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a conviction for aggravated assault, claiming violations regarding liability, evidence evaluation, sentencing, and recidivism, but the court found these grievances merely reiterated from the appellate stage without new legal correlation. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated under the Penal Code, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision and the legal arguments, as the lower court's motivation must be logical and adhere to statutory principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMPINELLA SIMONE nato a PIETRASANTA il 20/08/1977 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale PAMPINELLA SIMONE era stato condannato per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove, al trattamento sanzionatorio e alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
In effetti le censure proposte con il primo motivo di ricorso, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, risultano pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. Quanto al trattamento sanzionatorio va ricordato che non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia -come nella specie- motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
La Corte territoriale ha diffusamente e logicamente motivato sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla ritenuta sussistenza della recidiva (pag. 3 della sentenza). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il liere e