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Ordinanza — n. 44269/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic cassation appeal for aggravated attempted theft due to lack of specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44269/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bakouche Lotfi Ben Slim inadmissible. The appellant challenged his conviction for aggravated attempted theft, arguing violations of law and reasoning flaws regarding liability and sentencing. The court rejected these claims as generic and failed to establish a specific correlation between the cited errors and the lower court's reasoning, noting that the appellate decision was sufficiently motivated under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the alleged errors in the lower court's decision and the reasoning provided in that decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement correlation of reasoning aggravated attempted theft penal code articles 132 133 caso poco grave attenuazione della pena tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKOUCHE LOTFI BEN SLIM nato il 18/09/1972 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale BAKOUCHE LOTFI BEN SLIM era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti le censure proposte con il primo motivo di ricorso, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, risultano pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. Quanto al trattamento sanzionatorio va ricordato che non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia -come nella specie- motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo.

La Corte territoriale ha diffusamente e logicamente motivato sulla ritenuta equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti (pagg. 4 e 5 della sentenza). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Cpi deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il éonsigliere estensore