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Ordinanza — n. 44266/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44266/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44266/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LEONETTI MICHELE e FERRI SERENA hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'inosservanza dell'art. 133 c.p., essendo stata applicata una pena illogica rispetto alla fattispecie delittuosa contestata.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 133 c.p, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44266/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., deducendo l'inosservanza dell'art. 133 c.p., essendo stata applicata una pena illogica rispetto alla fattispecie delittuosa contestata.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie adeguamento della pena eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
LEONETTI MICHELE e FERRI SERENA hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'inosservanza dell'art.
art. 133 c.p
444 c.p.p., deducendo l'inosservanza dell'art. 133 c.p., essendo stata applicata una pena illogica rispetto alla fattispecie delittuosa contestata.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONETTI MICHELE nato a BARI il 28/05/1983 FERRI SERENA nato a BARI il 22/05/1996 avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LEONETTI MICHELE e FERRI SERENA hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'inosservanza dell'art. 133 c.p., essendo stata applicata una pena illogica rispetto alla fattispecie delittuosa contestata.

2. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. I ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. e, quindi, i ricorsi sono inammissibili.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Pigro, Messini D'Agostini tz—p—r t, h rT:27-E7 575-0 =M-- A 1"-- kN