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Ordinanza — n. 44265/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TAURINO GAETANO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato quella di primo grado, di condanna per il reato di rapina), deducendo vizi della motivazione per non essere stato adeguatamente giustificato il giudizio di equivalenza (anziché di prevalenza) delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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attenuazione della pena esame di cassazione recidiva nell'infrazione risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAURINO GAETANO nato a BARI il 29/06/1981 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. TAURINO GAETANO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato quella di primo grado, di condanna per il reato di rapina), deducendo vizi della motivazione per non essere stato adeguatamente giustificato il giudizio di equivalenza (anziché di prevalenza) delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha rimarcato che la prevalenza delle attenuanti generiche è vietata dall'art. 69, comma 4, c.p., stante la ritenuta recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, c.p. e che, ad ogni modo, la personalità dell'imputato e la gravità dei fatti ostavano alla richiesta prevalenza. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono ad ogni censura. E' assorbente rilevare che il Collegio d'appello ha fatto applicazione dell'art. 69, comma 4, c.p. e, ad ogni modo, giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Messini D'Agostini DE OSI TATA tN