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Ordinanza — n. 44261/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44261/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOMAROV AMERICO nato a CATANZARO il 16/08/2000 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. KOMAROV AMERICO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di primo grado, di condanna per i reati di cui agli artt. 628, co. 1 e 3 n. 1, e 424 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine sia alla pena, determinata senza dare contezza delle ragioni del discostamento dal minimo edittale, sia alle attenuanti generiche, negate senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto di appello.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal modo, quindi, la Corte d'appello ha condiviso la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, effettuate dal primo giudice. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni testimone a carico testimonianza della vittima accertamento inesatto dei fatti pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOMAROV AMERICO nato a CATANZARO il 16/08/2000 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. KOMAROV AMERICO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di primo grado, di condanna per i reati di cui agli artt. 628, co. 1 e 3 n. 1, e 424 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine sia alla pena, determinata senza dare contezza delle ragioni del discostamento dal minimo edittale, sia alle attenuanti generiche, negate senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto di appello.

2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputato. La Corte territoriale ha passato in rassegna plurimi elementi relativi alla condotta e alla personalità dell'imputato (v. f 5 e 6 della sentenza impugnata) per approdare alla conclusione che "non vi era alcun apprezzabile margine per un intervento mitigatore del ponderato trattamento sanzionatorio correttamente determinato dalla sentenza di primo grado".

In tal modo, quindi, la Corte d'appello ha condiviso la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, effettuate dal primo giudice. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 29 ottobre 2021 H consigliere estensore II presidente ., Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Pi r, Messini D'Agostini t- — g - (1,2-e-f D EPOSITA17X IN - C.AN