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Ordinanza — n. 44260/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for lack of specific grounds and erroneous law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44260/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the conviction for robbery and aggravated injuries, arguing for mitigating circumstances and against the 'multiple persons' aggravating factor. The court rejected these claims, affirming that the lower courts correctly assessed the victim's severe physical and psychological harm and the vulnerability of the victim in a deserted area.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already dismissed without new specific grounds, and the court of first instance may correctly deny mitigating factors based on the severity of harm and the absence of positive elements for leniency.

Parole chiave

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inadmissible appeal robbery conviction mitigating circumstances aggravating factors multiple persons legal error Cassation procedure risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della legge in ordine sia alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e delle più persone riunite sia al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.
Art. 62 n. 4 c.p.
e delle più persone riunite sia al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e all'art.
Art. 62 bis c.p.
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 62 bis c.p
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 50987 del 17.12.2015
Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr.: ex multis Sez. II, n. 50987 del 17.12.2015, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014
Sez. 5, n. 12743 del 20/02.2020
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULLO STEFANO nato a AVELLINO il 26/03/1981 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa il 10 settembre 2020 dal Tribunale di Velletri, con cui SULLO STEFANO è stato condannato per i delitti di rapina e lesioni personali aggravate. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo erronea applicazione della legge in ordine sia alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e delle più persone riunite sia al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e all'art. 62 bis c.p..

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f. 4, 5 e 6 della sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede. Il Collegio d'appello ha denegato, infatti, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in considerazione "del pregiudizio fisico, patrimoniale e psicologico subito dalla giovane vittima, rapinata della somma di euro 80,00 - importo già di per sé non esiguo - e ridotta dall'imputato e dal suo complice riunito in uno stato di prostrazione ed agitazione, oltre che sopraffatta fisicamente, picchiata e lesa".

Così argomentando, il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr.: ex multis Sez. II, n. 50987 del 17.12.2015, Rv. 265685) secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. 2.2 Nel negare le attenuanti generiche in ragione delle "brutali modalità", con cui l'imputato aveva aggredito e intimorito la persona offesa, e dell'assenza di elementi positivi, valutabili in favore dell'appellante, la Corte del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 2.3 Quanto alle circostanze aggravanti, la Corte territoriale ha riconosciuto quella delle più persone riunite, attesa la presenza di entrambi i correi al momento in cui sono state esercitate la violenza e le minacce nei confronti della persona offesa, consapevole dell'incontestata presenza del complice dell'imputato.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022) insegna che, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse. Deve poi rilevarsi, con riguardo all'aggravante della minorata difesa, che tale circostanza, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è stata applicata sulla base del mero tempo di notte, avendo la Corte d'appello sottolineato che "la commissione della rapina era avvenuta in orario tardo serale, ad opera di due uomini ai danni di una giovane donna sola, in una zona a ridotto passaggio di persone".

Trattasi di argomentazioni corrette, del tutto in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 15 luglio 2021, risolvendo un contrasto insorto sul punto. Come si trae dalla notizia di decisione (in attesa del deposito della relativa motivazione), il massimo Consesso ha ritenuto, infatti, che ai fini dell'integrazione della aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli t Pi