Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44258/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINA SANCHEZ EMMANUEL nato a DOMINICANA( REP. DOMINICANA) il 13/10/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. MOLINA SANCHEZ EMMANUEL, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato al pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 628 c.p., 4 L. n. 110/1975 e 624, 625 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, determinata senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto di appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 628 c.p, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute sospensione dell'allontanamento espulsione di familiari misura di allontanamento nel diritto degli stranieri domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 628 c.p
MOLINA SANCHEZ EMMANUEL, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato al pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 628 c.p., 4 L.
art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINA SANCHEZ EMMANUEL nato a DOMINICANA( REP. DOMINICANA) il 13/10/1982 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. MOLINA SANCHEZ EMMANUEL, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato al pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 628 c.p., 4 L. n. 110/1975 e 624, 625 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, determinata senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto di appello.

2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputato. La Corte territoriale ha rimarcato che la confessione, resa dall'imputato a fronte di un contesto probatorio schiacciante, essendo gli imputati stati arrestati in flagranza di reato, non presentava una valenza tale da consentire di quantificare la pena nel minimo edittale. Peraltro, occorreva tener conto degli elementi negativi, quali la personalità degli imputati, gravati da plurimi precedenti penali, e la gravità della condotta, trattandosi di rapina avvenuta in orario di affluenza di clienti, percuotendo il direttore del supermercato e con armi.

Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 29 ottobre 2021 H consigliere estensore Il presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Pie/o Messini D'Agostini D E Pb S I TATA C,ANC,F9 ,7