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Ordinanza — n. 44257/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for inadmissibility due to lack of manifest legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal against a plea bargain sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the crime from theft to robbery, but the court found no manifest legal error in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against plea bargain sentencing is inadmissible unless it demonstrates a manifest legal error in the qualification of the facts, which must be evident from the contested judgment itself.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest legal error inadmissible appeal criminal procedure code reclassification of crime commisurazione della pena per rapina violenza carnale qualificata violenza sessuale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
art. 444 c.p
ABBOUB AYOUB ha proposto ricorso per cassazione avverso- la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018
Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv.
Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBOUB AYOUB nato il 03/08/1996 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 07'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ABBOUB AYOUB ha proposto ricorso per cassazione avverso- la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto.

2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto».

Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione).

Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha incentrato il ricorso sull'asserito difetto della violenza, e nemmeno si rinviene nella sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore -della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Messini D'Agostini (L«- DEPOSITATA