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Ordinanza — n. 44256/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44256/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44256/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ISSA RASHEK e OUALFI BOUCHAIB - tramite i rispettivi difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo - il primo - vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni della congruità della pena rispetto alla gravità del fatto; - il secondo - l'erronea qualificazione del fatto, essendo stato ritenuto sussistente il tentativo di rapina senza considerare le circostanze concrete del fatto.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 448 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., deducendo - il primo - vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni della congruità della pena rispetto alla gravità del fatto; - il secondo - l'erronea qualificazione del fatto, essendo stato ritenuto sussistente il tentativo di rapina senza considerare le circostanze concrete del fatto.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente censura costituzionale atti impugnabili legittimazione a contestare licenza dubbio circa il carattere di infrazione tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 448 c.p
Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ISSA RASHEK (CUI:0541QDN) nato il 01/01/1982 OUALFI BOUCHAIB (CUI: 0577MV0) nato il 06/05/1996 avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO_ dato avviso alle prfiT‘ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ISSA RASHEK e OUALFI BOUCHAIB - tramite i rispettivi difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo - il primo - vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni della congruità della pena rispetto alla gravità del fatto; - il secondo - l'erronea qualificazione del fatto, essendo stato ritenuto sussistente il tentativo di rapina senza considerare le circostanze concrete del fatto.

2. I ricorsi sono inammissibili. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 13 maggio 2021 e i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei ricorsi. Giova precisare che il motivo del ricorso di OUALFI BOUCHAIB, pur intitolato "erronea qualificazione giuridica", si risolve in una non consentita censura alla motivazione della sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli D'Agostini ,„ • „,•• • DEPOSITATA 2