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Ordinanza — n. 44255/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44255/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44255/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza indicata in epigrafe LAMBERTI GIOVANNI -ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che non si trattava di materiale vetusto e privo di apprezzabile rilievo economico, essendovi, tra i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, anche le parti smontate di un'autovettura, rubata il giorno stesso del rinvenimento, e due gruppi elettrogeni, sottratti al proprietario l'anno precedente, come da denuncia di furto del 18 marzo 2011.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44255/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cpv. c.p. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che non si trattava di materiale vetusto e privo di apprezzabile rilievo economico, essendovi, tra i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, anche le parti smontate di un'autovettura, rubata il giorno stesso del rinvenimento, e due gruppi elettrogeni, sottratti al proprietario l'anno precedente, come da denuncia di furto del 18 marzo 2011.

Parole chiave

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spese di ripristino cosa di poco valore valore di sostituzione valore di riscatto spese del veicolo a motore danno patrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI GIOVANNI nato a CAVA DE' TIRRENI il 19/11/1963 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe LAMBERTI GIOVANNI -ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 648 cpv. c.p.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., ha posto in risalto che non si trattava di materiale vetusto e privo di apprezzabile rilievo economico, essendovi, tra i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, anche le parti smontate di un'autovettura, rubata il giorno stesso del rinvenimento, e due gruppi elettrogeni, sottratti al proprietario l'anno precedente, come da denuncia di furto del 18 marzo 2011.

In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli PipoMessini D'Agostini DE OSITATA IN CANCELLERIA 3