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Sentenza — n. 44252/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44252/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui GRIOTTI MASSIMO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente, in difetto di idonei elementi di prova. Il 28 ottobre 2021 è pervenuto il verbale di remissione della querela e contestuale accettazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p., richiamato nel suindicato verbale, le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

Parole chiave

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debito insoddisfatto irresponsabilità legittimazione per agire in via esecutiva appropriazione indebita e appropriazione di poca entità indebito accollo delle spese
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIOTTI MASSIMO nato a GENOVA il 23/09/1959 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui GRIOTTI MASSIMO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente, in difetto di idonei elementi di prova. Il 28 ottobre 2021 è pervenuto il verbale di remissione della querela e contestuale accettazione.

2. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p., richiamato nel suindicato verbale, le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Spese a carico dell'imputato. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Pie Messini D'Agostini ( irí DEP•SITATA IN CANC171 30 O - 202