Ordinanza — n. 44249/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACERQUETTI MASSIMILIANO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato quella di primo grado, di condanna per il reato di appropriazione indebita), deducendo vizi della motivazione in relazione alle attenuanti generiche, negate senza considerare le disagiate condizioni di vita dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CERQUETTI MASSIMILIANO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato quella di primo grado, di condanna per il reato di appropriazione indebita), deducendo vizi della motivazione in relazione alle attenuanti generiche, negate senza considerare le disagiate condizioni di vita dell'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Pie o Messini D'Agostini tr- DEPOSITAT