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Ordinanza — n. 44247/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LIA ACHILLE, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 493 ter e 648 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto d'appello.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691). Ne discende che la sentenza impugnata è immune da censure.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento dello stato anteriore attenuazione della pena precedenti penali gravi infrazione privilegiata revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art.
art. 133 c.p
pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIA ACHILLE nato a TAVERNA il 11/06/1968 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LIA ACHILLE, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 493 ter e 648 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto d'appello.

2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni con cui non sono state concesse le attenuanti generiche. La Corte territoriale ha negato le menzionate circostanze, in considerazione dei precedenti penali e della determinazione al delitto, maturata all'indomani della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. "Ciò a dimostrazione della pervicacia e della pericolosità dell'imputato e dell'insensibilità agli effetti dissuasivi delle pregresse vicende giudiziarie".

In tal modo il Collegio del merito si è conformato all'insegnamento del giudice della legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691). Ne discende che la sentenza impugnata è immune da censure.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 29 ottobre 2021 Il consigliere estensore Il presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Pier6 Messini D'Agostini //1,--1 --- D-- • it DEPOSITATA c.,•Ir.,;(•-7.