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Ordinanza — n. 44235/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui GIACOMELLI ELISA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di merce alimentare. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per non essere stato effettuato un approfondimento che permettesse di ritenere che la merce avesse provenienza furtiva.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per non essere stato effettuato un approfondimento che permettesse di ritenere che la merce avesse provenienza furtiva.

Parole chiave

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indicazioni nutrizionali integratori alimentari contraffazione di merci origine delle merci pratiche commerciali ingannevoli mangimi – prodotti e igiene

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOMELLI ELISA nato a MILANO il 04/07/1985 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui GIACOMELLI ELISA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di merce alimentare. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione, per non essere stato effettuato un approfondimento che permettesse di ritenere che la merce avesse provenienza furtiva.

2. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che questa Corte ha già osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse. Deve dunque affermarsi che le censure difettano di specificità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppi