Ordinanza — n. 44232/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a PEZONE GENNARO dal Giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata applicata una pena inferiore e per non essere state concesse le attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a PEZONE GENNARO dal Giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata applicata una pena inferiore e per non essere state concesse le attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZONE GENNARO nato a NAPOLI il 09/03/1950 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a PEZONE GENNARO dal Giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata applicata una pena inferiore e per non essere state concesse le attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Nessuno dei motivi consentiti è stato dedotto dal ricorrente, che non può dolersi della misura della pena inflittagli, atteso che essa non è illegale ed è stata determinata nella misura concordata dalle parti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Pier Messini D'Agostini o E PO STATA cA