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Ordinanza — n. 44229/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44229/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44229/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui PELLICCIONI JEAN DINO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonostante il difetto di artifizi e raggiri, avendo il ricorrente indicato il proprio nome e il proprio IBAN; - mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art.131 bis c.p.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44229/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonostante il difetto di artifizi e raggiri, avendo il ricorrente indicato il proprio nome e il proprio IBAN; - mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art.131 bis c.p.

Parole chiave

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false indicazioni su attività commerciali pubblicità di occasioni di libidine tentata truffa uso di false generalità pigione abusiva pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
2.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.
art. 133 c.p
Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICCIONI JEAN DINO nato in Venezuela il 01/06/1980 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui PELLICCIONI JEAN DINO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonostante il difetto di artifizi e raggiri, avendo il ricorrente indicato il proprio nome e il proprio IBAN; - mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art.131 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. In particolare, la Corte d'appello, condividendo quanto affermato dal primo giudice, ha rimarcato che l'imputato, avendo inserito on line un annuncio di affitto di una casa-vacanze e avendo condotto le trattative nonostante non avesse la disponibilità dell'immobile, aveva indotto in errore la persona offesa.

A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2 Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. deve rilevarsi che la Corte territoriale ha affermato che dalle modalità dell'azione criminosa (posta in essere dall'imputato che aveva ammesso di avere perpetrato altre truffe tramite siti internet ai danni di ignari affittuari di abitazioni) e dall'intensità del dolo si evinceva un grado di offensività particolarmente grave della condotta.

Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli P Nlessini,D'Agostini i