Ordinanza — n. 44228/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui BORMON SANJIT è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44228/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORMON SANJIT nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui BORMON SANJIT è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) vizi della motivazione in ordine all'esclusione della rilevanza della grossolanità del falso;
2) violazione di legge e vizi della motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione;
3) vizi della motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti e privi di specificità. 2.1 La Corte d'appello ha condiviso quanto affermato dal primo giudice, che aveva ritenuto provata la contraffazione sulla base della deposizione dell'esperto, che aveva svolto la perizia sugli orologi, posti in vendita dall'imputato. Va ricordato, in proposito, che questa Corte (Sez. 5, n. 36647 del 4/6/2008, Rv. 241302) è ferma nel ritenere che, in tema di falso grossolano o inidoneo, si configura il reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero sia riconoscibile "íctu ()culi", in base alla sola disamina dell'atto stesso.
Circostanza, questa, non verificatasi nel caso in esame, in cui l'accertamento della contraffazione ha richiesto l'espletamento di una perizia. 2.1.1 Quanto alla ricettazione, la menzionata Corte ha rimarcato che la contraffazione degli orologi e le modalità della detenzione provavano il dolo del delitto di ricettazione. L'imputato, infatti, non era in possesso di alcun documento giustificativo del loro acquisto e della loro provenienza; né tali documenti aveva mai prodotto in giudizio a dimostrazione della provenienza lecita della merce. In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.
Il, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo a un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. 236914). 2.2 Deve poi aggiungersi che la Corte territoriale, nell'escludere le attenuanti generiche in ragione dei precedenti specifici dell'imputato, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Rv. 230691).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Piero