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Ordinanza — n. 44227/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44227/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44227/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CANNELLA MASSIMILIANO ha proposto -ricorso per cassazione -avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice per il reato di ricettazione di mezzi industriali), deducendo l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., da concedere in ragione della restituzione dei beni dopo non più di quattro ore.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44227/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 c.p., da concedere in ragione della restituzione dei beni dopo non più di quattro ore.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento restituzioni alla produzione restituzione del termine restituzioni all'esportazione retrocessione di beni espropriati risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA MASSIMILIANO nato a VELLETRI il 23/03/1976 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CANNELLA MASSIMILIANO ha proposto -ricorso per cassazione -avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice per il reato di ricettazione di mezzi industriali), deducendo l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., da concedere in ragione della restituzione dei beni dopo non più di quattro ore.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha negato la menzionata attenuante, in ragione del rilevante valore dei mezzi (autopompe) e del collegamento dell'imputato con soggetti in grado di individuare e impossessarsi di mezzi aventi caratteristiche speciali. Così argomentando, il giudice di merito si è uniformato all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 10172 del 9/3/1987, Rv. 176739) secondo cui, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è giuridicamente irrilevante la circostanza che parte della refurtiva sia stata restituita al derubato, giacché l'attenuante in questione ha riferimento all'entità della diminuzione patrimoniale, cagionata direttamente dall'azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o circostanza successivi al reato medesimo.

Siffatto principio è stato poi ribadito anche nelle successive pronunce (Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, Rv. 272591) in cui si è affermato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, così che non rileva, ad es., l'avvenuto risarcimento.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Piero siini D'Agostini -