Ordinanza — n. 44226/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Busto Arstizio, con cui CISLAGHI VIRGINIA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa di cui ai capi 1, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 dell'imputazione. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione in ordine alla prova dell'incasso - da parte della ricorrente - delle somme riportate nei menzionati capi di imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44226/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISLAGHI VIRGINIA nato a MAGENTA il 15/10/1966 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; (
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Busto Arstizio, con cui CISLAGHI VIRGINIA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa di cui ai capi 1, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 dell'imputazione. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto vizi della motivazione in ordine alla prova dell'incasso - da parte della ricorrente - delle somme riportate nei menzionati capi di imputazione.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha condiviso quanto affermato dal primo giudice, il quale, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei documenti puntualmente indicati, aveva ritenuto provata la sussistenza di ciascuno dei reati ascritti all'imputata. La menzionata Corte ha altresì puntualmente replicato alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa (v. f. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata), rimarcando, in particolare, che erano riconducibili all'imputata gli indirizzi e-mail, utilizzati per l'attivazione degli account sul sito subito.it , e le utenze telefoniche, usate per l'attivazione.
A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, la ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Pieryplessini D'Agostini t/ y DEPOSI TATA i; 17 A NCELLERIA 3 ?