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Ordinanza — n. 44219/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44219/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44219/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CINELLI EULALIO ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rescissione del giudicato. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato che (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449) che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 17 maggio 2021, va dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione diritto a un difensore condono delle spese procedurali modificazione delle conclusioni modifica di misure cautelari riforma giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI EULALIO nato in Canada il 12/03/1978 avverso il provvedimento del 08/11/2011 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Idato avviso alle jJJ udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. CINELLI EULALIO ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rescissione del giudicato.

2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato che (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449) che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto il 17 maggio 2021, va dichiarato inammissibile.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppi