Ordinanza — n. 44082/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 22/07/2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui Alestra Giuseppe e Arimondi Gaspare erano stati ritenuti responsabili del reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Alestra, eccependo che dalla ricostruzione dei fatti della persona offesa Pastiglia, era emerso che lo stesso non aveva alcun metus nei confronti di Alestra, non essendo inusuale che clienti del distributore di benzina chiedessero soldi in prestito; inoltre la Corte di appello non aveva considerato che Alestra e il coimputato non avevano esercitato minaccia o violenza per l'ottenimento del contante, ma al contrario Pastiglia aveva appoggiato le banconote sul bancone, quasi come ad offrirle. 1.2 Il difensore eccepisce che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche, visto che i giudici avrebbero dovuto fare riferimento alla condotta di partecipazione posta in essere da Alestra, alla vetustà dei precedenti penali ed al contegno resipiscente. 1.3 Con nota depositata il 7 ottobre 2021 il difensore insisteva nei motivi dì ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso il difensore di Arimondi Gaspare. 2.1 Il difensore lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; la condotta realizzata da Arimondi non aveva assunto una finalità oggettivamente intimidatoria, avendo egli esclusivamente cercato di rassicurare Pastiglia, affermando che sarebbero andati subito via ove non avesse opposto resistenza: la condotta di Arimondi era stata quindi del tutto marginale e pressocché irrilevante nella produzione dell'evento.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALESTRA GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 06/02/1984 ARIMONDI GASPARE nato a CASTELVETRANO il 03/10/1976 avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 22/07/2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui Alestra Giuseppe e Arimondi Gaspare erano stati ritenuti responsabili del reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Alestra, eccependo che dalla ricostruzione dei fatti della persona offesa Pastiglia, era emerso che lo stesso non aveva alcun metus nei confronti di Alestra, non essendo inusuale che clienti del distributore di benzina chiedessero soldi in prestito; inoltre la Corte di appello non aveva considerato che Alestra e il coimputato non avevano esercitato minaccia o violenza per l'ottenimento del contante, ma al contrario Pastiglia aveva appoggiato le banconote sul bancone, quasi come ad offrirle. 1.2 Il difensore eccepisce che erroneamente non erano state concesse le attenuanti generiche, visto che i giudici avrebbero dovuto fare riferimento alla condotta di partecipazione posta in essere da Alestra, alla vetustà dei precedenti penali ed al contegno resipiscente. 1.3 Con nota depositata il 7 ottobre 2021 il difensore insisteva nei motivi dì ricorso.
2. Propone ricorso il difensore di Arimondi Gaspare. 2.1 Il difensore lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.; la condotta realizzata da Arimondi non aveva assunto una finalità oggettivamente intimidatoria, avendo egli esclusivamente cercato di rassicurare Pastiglia, affermando che sarebbero andati subito via ove non avesse opposto resistenza: la condotta di Arimondi era stata quindi del tutto marginale e pressocché irrilevante nella produzione dell'evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Preliminarmente, deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. ''doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636;
Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dei ricorrenti, è giunto alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando che: 1.1 quanto alla idoneità della minaccia, le dichiarazioni di Pastiglia sono state riscontrate dal filmato estratto dal sistema di videosorveglianza; del resto, già il Tribunale, a pag.6 della sentenza di primo grado, aveva osservato che "Pastiglia ha affermato di avere avuto paura ed avere richiesto al suo titolare di affiancare qualcuno presso quel distributore, allocato in un quartiere poco sicuro, spiegando infine di avere deciso, anche per tale ragione, di cambiare lavoro" 1.2 quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche a favore di Alestra, lo stesso era gravato da numerosi precedenti penali e non vi erano elementi positivamente valutabili; pertanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è quindi insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01); 1.3 quanto alla condotta di Arimondi, che lo stesso si era presentato con Alestra ed aveva convinto la persona offesa a consegnare il denaro, che aveva preso personalmente (pag.4 sentenza Corte di appello), per cui la sua condotta non poteva esse inquadrata nell'ambito di una partecipazione di minima importanza.
2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscion