Ordinanza — n. 44073/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con A, la quale Rahman Md Luftor era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritti i reati di truffa. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Rahman, eccependo che il reato si era prescritto, in quanto la sentenza della Corte di appello era stata notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44073/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, "Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estratto della decisione all'imputato contumace)". (Sez.1, sentenza n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHMAN MD LUTFOR nato il 01/02/1959 avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con A, la quale Rahman Md Luftor era stato condannato per il reato di ricettazione, dichiarando prescritti i reati di truffa. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Rahman, eccependo che il reato si era prescritto, in quanto la sentenza della Corte di appello era stata notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, "Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estratto della decisione all'imputato contumace)". (Sez.1, sentenza n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365).
Si deve inoltre rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2 L, ,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Piero essini D'Agostini DEPOSITATA N CANCELLERIA