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Ordinanza — n. 44070/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell'Il maggio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di Lanzetta Giovanni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con riferimento al reato di ricettazione, che non era stata raggiunta la prova del possesso del propulsore montato sul ciclomotore oggetto del reato, in quanto il maresciallo Di Fiore non aveva chiarito se e quante volte avesse accertato la presenza dell'imputato sul ciclomotore e se era lo stesso ciclomotore trovato a casa dell'imputato; inoltre, non era stata chiarita la titolarità del telaio, che era risultato originale, se effettivamente il legittimo proprietario avesse montato il propulsore ricettato, se avesse prestato il mezzo all'imputato o se Lanzetta fosse temporaneamente in possesso del ciclomotore al momento del controllo dei Carabinieri.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente detentore di veicolo sequestro di un veicolo stato difettoso del veicolo corsa di controllo pirateria aerea

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 12/07/1984 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell'Il maggio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di Lanzetta Giovanni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con riferimento al reato di ricettazione, che non era stata raggiunta la prova del possesso del propulsore montato sul ciclomotore oggetto del reato, in quanto il maresciallo Di Fiore non aveva chiarito se e quante volte avesse accertato la presenza dell'imputato sul ciclomotore e se era lo stesso ciclomotore trovato a casa dell'imputato; inoltre, non era stata chiarita la titolarità del telaio, che era risultato originale, se effettivamente il legittimo proprietario avesse montato il propulsore ricettato, se avesse prestato il mezzo all'imputato o se Lanzetta fosse temporaneamente in possesso del ciclomotore al momento del controllo dei Carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure proposte, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni del teste maresciallo Di Fiore, delle quali si propone una inammissibile diversa valutazione; inoltre, il ricorso non si confronta affatto con la considerazione che se Lanzetta non fosse stato consapevole della sua situazione irregolare, non avrebbe avuto alcun motivo per fuggire alla vista dei militari.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore Il Pr